Il delicato equilibrio tra esigenza di esercitare appieno il diritto di difesa e dovere di protezione del lavoratore è stato messo in passato a dura prova allorquando il datore di lavoro ha chiesto di consultare il verbale ispettivo del lavoro per accertare eventuali fatti utili per la propria difesa.
Un riferimento utile per valutare fino a dove può spingersi il diritto di accesso agli atti è rappresentato dal disposto dell’art. 2 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 in base al quale sono sottratti all’accesso, in quanto coperti da esigenze di riservatezza, i «documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi» (lett. c) nonché quelli «..riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza”.
Secondo il Tar Toscana ( sentenza n. 770/2018) tale norma non pone un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla diretta conoscibilità delle notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, “quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi”, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone un “effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta”; pericolo che ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto deve ritenersi insussistente allorché il rapporto di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni riportate nel verbale venga a cessare (Cons. Stato, III, n. 2500/2016; TAR Toscana, Sez. I, n. 1374/2017).
Ebbene, in tale caso, non essendovi esigenze di riservatezza da tutelare mediante la deroga all’obbligo di trasparenza, il diritto di accesso si riespande nella sua pienezza con la conseguenza che l’interesse che giustifica l’istanza non deve necessariamente basarsi su una specifica esigenza difensiva del datore di lavoro. Quest’ultimo quindi potrà ottenere la documentazione richiesta senza che potrà essere opposto un diniego.
Avv. Vittorio Fiasconaro